Art. 53

Relazione di controllo

In vigore dal 17 lug 2014
Relazione di controllo 1.   Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente: a) le misure e le domande di aiuto o di pagamento oggetto del controllo; b) le persone presenti; c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso; d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche; e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere. 2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai controlli ex post di cui alla presente sezione. 3.   Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
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