Art. 71

Elementi dei controlli in loco

In vigore dal 17 lug 2014
Elementi dei controlli in loco 1.   Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all’, paragrafo 1, l’autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti i beneficiari selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile. In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controllo è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell’, paragrafo 1, terzo comma, i beneficiari selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione. Quando un’associazione di persone di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 è selezionata nel campione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità di controllo competente provvede a che tutti i soci siano sottoposti a controlli di conformità ai criteri e alle norme per i quali sono responsabili. In generale, ciascuno dei beneficiari selezionati per un controllo in loco è controllato in un momento in cui può essere verificata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di livello adeguato. 2.   Se del caso, i controlli in loco riguardano l’intera superficie agricola dell’azienda. Nondimeno, l’effettiva ispezione in campo nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell’azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme. Il primo comma non pregiudica il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e al capo III del presente titolo. Se il controllo del campione di cui al primo comma rivela la presenza di inadempienze, si aumenta il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate. Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione. 3.   In linea di principio, i controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati nell’ambito di una sola ispezione. Essi comprendono una verifica dei criteri e delle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione. Scopo di tali controlli è rilevare ogni eventuale inadempienza a tali norme e criteri e individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli. 4.   I controlli in loco a livello dell’azienda agricola possono essere sostituiti da controlli amministrativi, a condizione che lo Stato membro garantisca che i controlli amministrativi siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco. 5.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e sulle norme siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori. Gli indicatori hanno un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprono tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione. 6.   I controlli in loco sul campione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuati nello stesso anno civile in cui sono presentate le domande di aiuto e/o le domande di pagamento o, per quanto riguarda le domande per i regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli del regolamento (UE) n. 1308/2013, in qualsiasi momento durante il periodo indicato all’articolo 97, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Elementi dei controlli in loco (Art. 71 Regolamento (UE) 2014/809) — Testo vigente | Portale Normativo