Art. 49

Controlli in loco

In vigore dal 17 lug 2014
Controlli in loco 1.   Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione. 2.   Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.
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Controlli in loco (Art. 49 Regolamento (UE) 2014/809) — Testo vigente | Portale Normativo