Art. 60 · Leader

Art. 60

Leader

In vigore dal 17 lug 2014
Leader 1.   Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale. 2.   Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri possono delegare lo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all’ del presente regolamento a gruppi di azione locale, nell’ambito di una delega formale. Spetta tuttavia agli Stati membri la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria. Nel caso della delega di cui al primo comma, l’autorità competente svolge controlli regolari sui gruppi di azione locale, che comprendono controlli della contabilità e controlli amministrativi a campione. L’autorità competente svolge inoltre i controlli in loco di cui all’ del presente regolamento. Per quanto riguarda il campione di controllo per la spesa riguardante Leader, si applica almeno una percentuale pari a quella di cui all’ del presente regolamento. 3.   Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), d) e e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, qualora il gruppo di azione locale sia il beneficiario del sostegno, i controlli amministrativi sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale interessato.
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