Art. 22
Assegnazione o aumento del valore di diritti all’aiuto
In vigore dal 17 lug 2014
Assegnazione o aumento del valore di diritti all’aiuto
1. Le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base a norma degli , dell’, ad eccezione del paragrafo 7, lettera e), e dell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. La data fissata non può essere successiva al 15 maggio dell’anno civile di riferimento.
Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno dell’anno civile di riferimento.
2. Gli Stati membri possono disporre che la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base.
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