Art. 66 · Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità

Art. 66

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità

In vigore dal 17 lug 2014
Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità Se i controlli della condizionalità non possono essere ultimati prima del ricevimento dei pagamenti e dei premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da parte del beneficiario interessato, l’importo che deve essere versato dal beneficiario a seguito di una sanzione amministrativa è recuperato in conformità all’ del presente regolamento o tramite compensazione.
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