Art. 16 · Correzione dei moduli prestabiliti

Art. 16

Correzione dei moduli prestabiliti

In vigore dal 17 lug 2014
Correzione dei moduli prestabiliti Al momento della presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento il beneficiario corregge il modulo prestabilito di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto in conformità all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.
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