Art. 2

In vigore dal 24 giu 2010
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010. Per il Consiglio Il presidente J. BLANCO LÓPEZ (1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. (2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. ALLEGATO «ALLEGATO II Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea Commissione europea DG Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) Indirizzo di posta elettronica: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 295 55 85 Fax (32 2) 299 08 73» 25.6.2010    IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/13 REGOLAMENTO (UE) N. 557/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2010 che modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l', visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l'articolo 43, l'articolo 121, lettere d), e) ed f), gli articoli 127, 134 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l', considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare comunicazioni. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica. (3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. (4) Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano già essere soddisfatti attraverso tale sistema in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1518/2003 del 28 agosto 2003 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (4), (CE) n. 596/2004 del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova (5), (CE) n. 633/2004 del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (6), (CE) n. 1345/2005 del 16 agosto 2005 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva (7), (CE) n. 2014/2005 del 9 dicembre 2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune (8), (CE) n. 239/2007 del 6 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana (9), (CE) n. 1299/2007 del 6 novembre 2007 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (10), (CE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (11), (CE) n. 589/2008 del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (12), (CE) n. 617/2008 del 27 giugno 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (13) e (CE) n. 826/2008 del 20 agosto 2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (14). (5) L' del regolamento (CE) n. 1299/2007 prevede l'obbligo per la Commissione di pubblicare all'inizio di ogni anno civile nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle associazioni di produttori nel settore del luppolo riconosciute. E' opportuno utilizzare i moderni sistemi di informazione per rendere noti i suddetti elenchi al pubblico. Inoltre, per motivi di chiarezza, nel regolamento è necessario specificare il contenuto delle informazioni. (6) Allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi è necessario semplificare l'obbligo fatto agli Stati membri, ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 543/2008, di trasmettere l'elenco dei macelli riconosciuti, nonché di comunicare qualsiasi modifica dei dati contenuti in tale elenco. (7) E' necessario precisare meglio le condizioni dell'obbligo di comunicazione imposto agli Stati membri a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 589/2008. Qualsiasi riferimento alla comunicazione della Commisione agli Stati membri può considerarsi superfluo e, per motivi di chiarezza, non dovrebbe quindi essere riprodotto. (8) Le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai sensi dell', paragrafi 1, 2 e 3, e dell', del regolamento (CE) n. 617/2008, devono essere inviate sia a EUROSTAT che alla Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Si tratta di un onere eccessivo per gli Stati membri e dovrebbe quindi essere corretto in modo che gli Stati membri possano trasmettere i dati richiesti solo a EUROSTAT. Per motivi di coerenza e di buona amministrazione, è necessario effettuare le comunicazioni in questione con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati presso Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat). (9) L' del regolamento (CE) n. 826/2008 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione alcuni dati secondo le modalità stabilite nel suo allegato III, parte A, ai fini della concessione dell'aiuto per l'olio di oliva, in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per motivi di chiarezza è opportuno precisare che solo gli Stati membri che producono olio di oliva sono tenuti a trasmettere i suddetti dati. (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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