Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è così modificato:
In vigore dal 24 giu 2010
1.
l' è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
(*1) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"
2.
l'allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:557:oj#art-1-6