Art. 2

Il regolamento (CE) n. 596/2004 è così modificato:

In vigore dal 24 giu 2010
1. l' è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:»; b) il paragrafo 4 è soppresso; 2. all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settinana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all', paragrafo 2.»; 3. è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2). (*2)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;" 4. l'allegato II è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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