Art. 7

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1299/2007 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 24 giu 2010
« 1.   Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle rispettive associazioni di produttori nel settore del luppolo. La comunicazione specifica per ogni associazione: a) la denominazione della associazione, b) l'indirizzo legale, c) la data del riconoscimento, d) il numero di soci, nonché e) la superficie a luppolo coltivata dai soci all'associazione nell'anno precedente la comunicazione. 2.   La comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 1 viene effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*8). 3.   L'elenco delle associazioni di produttori riconosciute, recante i nomi e gli indirizzi delle associazioni, sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.
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L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1299/2007 è sostituito dal seguente: (Art. 7 Regolamento (UE) 2010/557) — Testo vigente | Portale Normativo