Art. 7
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1299/2007 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 24 giu 2010
«
1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle rispettive associazioni di produttori nel settore del luppolo. La comunicazione specifica per ogni associazione:
a)
la denominazione della associazione,
b)
l'indirizzo legale,
c)
la data del riconoscimento,
d)
il numero di soci, nonché
e)
la superficie a luppolo coltivata dai soci all'associazione nell'anno precedente la comunicazione.
2. La comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 1 viene effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*8).
3. L'elenco delle associazioni di produttori riconosciute, recante i nomi e gli indirizzi delle associazioni, sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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