Art. 11
Nel regolamento (CE) n. 826/2008, il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 24 giu 2010
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Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo medio viene rilevato sui mercati rappresentativi durante un periodo di almeno due settimane e comunicato alla Commissione dagli Stati membri produttori come stabilito alla Parte A dell'allegato III del presente regolamento.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*12).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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