Art. 11

Nel regolamento (CE) n. 826/2008, il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 24 giu 2010
« Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva 1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo medio viene rilevato sui mercati rappresentativi durante un periodo di almeno due settimane e comunicato alla Commissione dagli Stati membri produttori come stabilito alla Parte A dell'allegato III del presente regolamento. 2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*12).
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Nel regolamento (CE) n. 826/2008, il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: (Art. 11 Regolamento (UE) 2010/557) — Testo vigente | Portale Normativo