Art. 4
Il regolamento (CE) n. 1345/2005 è così modificato:
In vigore dal 24 giu 2010
1.
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), comprese quelle negative, vengono effettuate dagli Stati membri per via elettronica, utilizzando il modulo messo loro a disposizione dalla Commissione.
Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al secondo comma, comprese quelle negative, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4).
(*4) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"
2.
l'allegato è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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