Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 è così modificato:

In vigore dal 24 giu 2010
1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione. 2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso: a) i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un vincolo costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima della data alla quale la persona fisica di cui all’ è stata inserita nell’allegato I o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi in tale sentenza, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti; c) il vincolo o la sentenza non sono a vantaggio di una persona fisica figurante nell’allegato I; d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. 2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’, alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso l’autorità competente indicata nei siti web elencati nell’allegato II; e b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato. 3.   Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»; 4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»; 5) l’ è sostituito dal seguente: « Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi per attività economiche svolte in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»; 6) l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:557:oj#art-1-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo