Art. 2

In vigore dal 24 giu 2010
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010. Per il Consiglio Il presidente J. BLANCO LÓPEZ (1)  GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1. (2)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1. (3)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19. ALLEGATO «ALLEGATO II Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales/Paginas FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea Commissione europea DG Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles (Belgio) E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 295 55 85 Fax (32 2) 299 08 73» 25.6.2010    IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/5 REGOLAMENTO (UE) N. 555/2010 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1412/2006 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1, vista la posizione comune 2006/625/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa al divieto, in conformità della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso e di prestare servizi correlati a entità o individui in Libano (1), vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano (2), vieta di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria a chiunque in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano, in linea con la posizione comune 2006/625/PESC. (2) È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1412/2006 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati. (3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1412/2006, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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