Art. 2
In vigore dal 24 giu 2010
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.
(2) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.
(3) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales/Paginas
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm
ROMANIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/
Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea
Commissione europea
DG Relazioni esterne
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune
Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (32 2) 295 55 85
Fax (32 2) 299 08 73»
25.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 159/5
REGOLAMENTO (UE) N. 555/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1412/2006 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,
vista la posizione comune 2006/625/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa al divieto, in conformità della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso e di prestare servizi correlati a entità o individui in Libano (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano (2), vieta di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria a chiunque in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano, in linea con la posizione comune 2006/625/PESC.
(2)
È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1412/2006 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati.
(3)
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1412/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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