Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è così modificato:

In vigore dal 24 giu 2010
1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II e/o alla Commissione.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi: a) forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati, tutte le informazioni atte a facilitare l’osservanza del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’ e trasmettono tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l’autorità competente indicata nei siti web elencati nell’allegato II; e b) collaborano con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato. 3.   Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»; 3) all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   La Commissione ha la facoltà di: a) modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC; b) in via eccezionale, concedere deroghe all’ per scopi strettamente umanitari; c) modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. 3.   Le richieste di deroga di cui al paragrafo 2, lettera b), o di modifica dell’allegato I devono essere presentate dalla persona interessata tramite le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II. Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.»; 4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»; 5) l’ è sostituito dal seguente: « Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro, che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi per qualsiasi attività economica svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»; 6) l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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