Art. 10

Il regolamento (CE) n. 617/2008 è così modificato:

In vigore dal 24 giu 2010
1. all', il paragrafo 3 è soppresso; 2. l' è sostituito dal seguente: « Organismi di controllo Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro.»; 3. è inserito il seguente nuovo articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Adempimento dell'obbligo di notifica Le comunicazioni di cui all', paragrafo 3 e all', paragrafo 7, del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*11). (*11)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;" 4. l'allegato III è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: «RIEPILOGO MENSILE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI UOVA DA COVA E PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE*»; b) L'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «* Da trasmettere da parte degli Stati membri in formato elettronico o da inviare con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati di Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).»; 5. l'allegato IV è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «STRUTTURA E UTILIZZO DI INCUBATRICI*»; b) l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «* Da trasmettere da parte degli Stati membri in formato elettronico o da inviare con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati di Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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