Art. 10
Il regolamento (CE) n. 617/2008 è così modificato:
In vigore dal 24 giu 2010
1.
all', il paragrafo 3 è soppresso;
2.
l' è sostituito dal seguente:
«
Organismi di controllo
Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro.»;
3.
è inserito il seguente nuovo articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Adempimento dell'obbligo di notifica
Le comunicazioni di cui all', paragrafo 3 e all', paragrafo 7, del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*11).
(*11) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"
4.
l'allegato III è così modificato:
a)
Il titolo è sostituito dal seguente:
«RIEPILOGO MENSILE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI UOVA DA COVA E PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE*»;
b)
L'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«*
Da trasmettere da parte degli Stati membri in formato elettronico o da inviare con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati di Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).»;
5.
l'allegato IV è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«STRUTTURA E UTILIZZO DI INCUBATRICI*»;
b)
l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«*
Da trasmettere da parte degli Stati membri in formato elettronico o da inviare con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati di Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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