Art. 2
In vigore dal 24 giu 2010
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) sulla sicurezza del collagene e su un processo di produzione del collagene, adottato il 26 gennaio 2005.
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:
1)
nella sezione II, capitolo V, i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.
Non appena sezionate e, ove opportuno, imballate, le carni devono essere refrigerate a una temperatura non superiore a 4 °C.
4.
Le carni devono raggiungere una temperatura non superiore a 4 °C prima del trasporto e essere mantenute a tale temperatura durante il trasporto. Tuttavia, qualora l’autorità competente lo autorizzi, i fegati per la produzione di foie gras possono essere trasportati a una temperatura superiore a 4 °C, a condizione che:
a)
tale trasporto avvenga in conformità delle norme specificate dall’autorità competente in materia di trasporto da un determinato stabilimento a un altro; e
b)
le carni lascino il macello o il laboratorio di sezionamento immediatamente e il trasporto abbia una durata non superiore a due ore.
5.
Le carni provenienti da pollame e lagomorfi destinati al congelamento vanno congelate senza indebiti ritardi.
6.
Le carni non confezionate devono essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni confezionate, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati o trasportati in momenti diversi o in maniera tale che il materiale di confezionamento e le modalità di magazzinaggio o di trasporto non possano essere fonte di contaminazione delle carni.»;
2)
la sezione VII è modificata come segue:
a)
nella parte introduttiva di tale sezione, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Le disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, della stessa sezione non si applicano ai gasteropodi marini che non sono filtratori.»;
b)
al capitolo VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Tutti i colli di molluschi bivalvi vivi che lasciano i centri di spedizione o sono destinati ad un altro centro di spedizione, devono essere chiusi. I colli di molluschi bivalvi vivi, destinati alla vendita al dettaglio diretta, devono restare chiusi fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.»;
c)
il capitolo IX è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI E I GASTEROPODI MARINI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE
Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi e gasteropodi marini che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini devono conformarsi ai seguenti requisiti:
1.
I pettinidi e i gasteropodi marini che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.
2.
Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all’autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.
3.
I pettinidi e i gasteropodi marini, che non sono filtratori, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi e/o tali gasteropodi marini, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di spedizione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.
4.
Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi e i gasteropodi marini vivi, che non sono filtratori, devono conformarsi:
a)
ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l’ubicazione della zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi sono stati raccolti; o
b)
ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di pettinidi vivi e gasteropodi marini vivi spediti per la vendita al dettaglio e a quelli di cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l’etichettatura.»;
3)
la sezione VIII è modificata come segue:
a)
nella parte introduttiva di tale sezione, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
La presente sezione non si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini se sono ancora vivi al momento dell’immissione sul mercato. Fatta eccezione per i capitoli I e II, essa si applica a detti animali quando non sono immessi vivi sul mercato, nel qual caso essi devono essere stati ottenuti a norma della sezione VII.
Si applica ai prodotti della pesca non trasformati decongelati e ai prodotti della pesca freschi cui sono stati aggiunti additivi alimentari conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione.»;
b)
al capitolo VII, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
I prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a – 18 °C in ogni parte della massa; tuttavia, i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a – 9 °C.»;
c)
al capitolo VIII, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura stabile, non superiore a – 18 °C, in ogni parte della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto, di 3 °C al massimo.»;
4)
nella sezione XIV, capitolo I, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»;"
5)
la sezione XV è modificata come segue:
a)
nel capitolo I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Per la produzione di collagene destinato all’utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime:
a)
ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
b)
pelli di ruminanti d’allevamento;
c)
pelli di suini;
d)
pelle di pollame;
e)
tendini e legamenti;
f)
pelli di selvaggina selvatica; nonché,
g)
pelle e spine di pesce.»;
b)
al capitolo III, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Il processo di produzione del collagene deve garantire che:
a)
tutto il materiale osseo di ruminanti derivato da animali nati, allevati o macellati in paesi o in regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE definito a norma dell’ del regolamento (CE) n. 999/2001, sia sottoposto a un processo durante il quale l’intero materiale osseo sia finemente frantumato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (concentrazione minima del 4 % e pH < 1,5) per un periodo non inferiore a 2 giorni; questo trattamento deve essere seguito dalla regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, filtrazione e estrusione, oppure da un processo riconosciuto equivalente;
b)
le materie prime diverse da quelle di cui alla lettera a) devono essere sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, filtrazione e estrusione, oppure da un processo riconosciuto equivalente. È consentito non eseguire la fase dell’estrusione nella fabbricazione di collagene a basso peso molecolare da materie prime ricavate da non ruminanti.»
25.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 159/22
REGOLAMENTO (UE) N. 559/2010 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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