Art. 8

Il regolamento (CE) n. 543/2008 è così modificato:

In vigore dal 24 giu 2010
1. all', il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, con ogni mezzo idoneo, compresa la pubblicazione su internet, l'elenco aggiornato dei macelli riconosciuti e registrati conformemente al paragrafo 1, recante i nomi e gli indirizzi nonché il numero assegnato a ognuno di essi.»; 2. all'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno, i laboratori nazionali di riferimento trasmettono alla Commissione i risultati dei controlli di cui al primo comma. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione di cui all'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»; 3. è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Le comunicazioni alla Commissione di cui all', paragrafi 4 e 5, all'articolo 17, paragrafo 5 e all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9). (*9)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;" 4. l'allegato XII bis è soppresso.
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Il regolamento (CE) n. 543/2008 è così modificato: (Art. 8 Regolamento (UE) 2010/557) — Testo vigente | Portale Normativo