Art. 8
Il regolamento (CE) n. 543/2008 è così modificato:
In vigore dal 24 giu 2010
1.
all', il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, con ogni mezzo idoneo, compresa la pubblicazione su internet, l'elenco aggiornato dei macelli riconosciuti e registrati conformemente al paragrafo 1, recante i nomi e gli indirizzi nonché il numero assegnato a ognuno di essi.»;
2.
all'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 giugno di ogni anno, i laboratori nazionali di riferimento trasmettono alla Commissione i risultati dei controlli di cui al primo comma. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione di cui all'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;
3.
è inserito il seguente articolo 20 bis:
«Articolo 20 bis
Le comunicazioni alla Commissione di cui all', paragrafi 4 e 5, all'articolo 17, paragrafo 5 e all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9).
(*9) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"
4.
l'allegato XII bis è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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