Art. 3
Il regolamento (CE) n. 633/2004 è così modificato:
In vigore dal 24 giu 2010
1.
l' è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
2.
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all', paragrafo 2.»;
3.
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).
(*3) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"
4.
l'allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:557:oj#art-3