Art. 2
In vigore dal 24 giu 2010
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) GU L 253 del 16.9.2006, pag. 36.
(2) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all’ e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm
ROMANIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea
DG Relazioni esterne
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune
Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (322) 295 55 85
Fax (32 2) 299 08 73»
25.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 159/9
REGOLAMENTO (UE) N. 556/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (2), dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, di proprietà o in possesso di determinate persone fisiche accusate dall’ICTY, a norma della posizione comune 2004/694/PESC.
(2)
È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1763/2004 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati.
(3)
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1763/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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