Art. 9

Nel regolamento (CE) n. 589/2008, il testo dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 24 giu 2010
«Articolo 37 Comunicazioni 1.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento. 2.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*10).
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