Art. 9
Nel regolamento (CE) n. 589/2008, il testo dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 24 giu 2010
«Articolo 37
Comunicazioni
1. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.
2. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*10).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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