Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1412/2006 è così modificato:

In vigore dal 24 giu 2010
1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono autorizzare, previa notifica scritta dello Stato membro interessato al governo del Libano e all’UNIFIL e alle condizioni che ritengono appropriate: a) la fornitura a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano non appartenente alle forze armate della Repubblica libanese o all’UNIFIL, di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad armamenti o materiale connesso in Libano o destinati ad essere utilizzati in Libano, a condizione che: i) i servizi non vengano prestati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi milizia di cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto il disarmo nelle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006); ii) le autorizzazioni siano concesse caso per caso; e iii) il governo del Libano o l’UNIFIL abbiano comunque autorizzato la prestazione dei servizi alla persona, all’ente o all’organismo in questione. Qualora il governo del Libano o l’UNIFIL autorizzino una fornitura o un trasferimento specifici di armamenti specifici o di materiale connesso a una persona, a un ente o a un organismo, si può considerare che tale autorizzazione comprenda anche la fornitura alla persona, all’ente o all’organismo in questione di assistenza tecnica pertinente alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni in oggetto; b) la fornitura alle forze armate della Repubblica libanese di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso e di finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle attività militari, purché il governo del Libano non sollevi obiezioni entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica. 2.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate: a) la fornitura di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso, a condizione che: i) i beni a cui si riferisce l’assistenza vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati dall’UNIFIL nello svolgimento della sua missione e che ii) i servizi siano prestati a forze armate che appartengono o apparterranno all’UNIFIL; b) la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e ad armamenti o materiale connesso, a condizione che: i) il finanziamento o l’assistenza finanziaria siano forniti all’UNIFIL, alle forze armate di uno Stato che fornisce truppe all’UNIFIL o a un’autorità pubblica responsabile delle forniture alle forze armate di tale Stato, e che ii) gli armamenti o il materiale connesso siano destinati ad essere utilizzati dall’UNIFIL o dalle forze armate dello Stato in questione distaccate presso l’UNIFIL. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono concedere le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’ e le indicano nei siti web elencati nell’allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a tutte le persone giuridiche, enti o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone giuridiche, enti o organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»; 4) l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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