Art. 9
In vigore dal 24 nov 2009
1. In caso di utilizzazione dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107 della sezione intitolata «Menzioni speciali».
Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.
Nella casella 106 va inoltre indicato il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento e, se del caso, il numero dell’ordine di ritiro.
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
2. Se i prodotti sono spediti ad un terzo Stato membro, si applicano le disposizioni dell’, in quanto compatibili.
3. Se due o più operazioni vengono eseguite successivamente nel medesimo Stato membro, si applicano le disposizioni dell’, in quanto compatibili.
Storico versioni
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