Art. 6

In vigore dal 24 nov 2009
1.   Qualora dopo lo svincolo totale o parziale della cauzione di cui all’, si accerti che la totalità o una parte dei prodotti non ha raggiunto l’utilizzazione e/o la destinazione previste, le competenti autorità dello Stato membro in cui la cauzione è stata svincolata esigono dall’operatore, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (5), il pagamento di una somma pari all’importo della cauzione che avrebbe dovuto essere incamerato se l’inadempienza fosse stata scoperta prima dello svincolo della stessa. Tale somma è maggiorata degli interessi calcolati dalla data dello svincolo al giorno precedente la data di pagamento. Il ricevimento da parte delle autorità competenti della somma di cui al precedente paragrafo costituisce recupero degli importi indebitamente versati. 2.   Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. In caso di inosservanza di tale termine, gli Stati membri possono decidere, in alternativa al pagamento, che l’importo in questione sia dedotto da versamenti successivi da effettuare a favore dell’operatore in questione. 3.   Il tasso d’interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d’interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali. Qualora lo svincolo della cauzione sia imputabile ad un errore dell’autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica solamente un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato pari all’indebito arricchimento. 4.   Gli Stati membri hanno facoltà di non chiedere il pagamento di cui al paragrafo 1 se l’importo è inferiore a 60 EUR, a condizione che ciò sia previsto da norme analoghe di diritto nazionale. 5.   Le somme ricevute conformemente al paragrafo 1 sono versate all’organismo pagatore e da questo registrate come entrate attribuite al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nel mese in cui sono state effettivamente percepite.
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