Art. 1
In vigore dal 24 nov 2009
1. Fatte salve le deroghe specifiche previste dalla regolamentazione comunitaria relativa a taluni prodotti agricoli, il presente regolamento stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti ritirati da scorte d’intervento, secondo le disposizioni dell’ del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora a tali prodotti vengano riservate un’utilizzazione e/o una destinazione specifiche.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, «spedizione» è l’invio di merci da uno Stato membro ad un altro Stato membro e «esportazione» è l’invio di merci da uno Stato membro ad una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità.
3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, l’Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) è considerata un unico Stato membro.
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