Art. 25

In vigore dal 24 nov 2009
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità di controllo competente di cui all’, paragrafo 1. La Commissione trasmette tali dati agli altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi di applicazione dell’, paragrafo 1, specificando le circostanze addotte, i quantitativi implicati e i provvedimenti adottati. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1o marzo e il 1o settembre di ogni anno, un prospetto indicante il numero di domande presentate in forza dell’ o dell’, la causa del mancato rinvio degli esemplari di controllo T5, sempreché essa sia nota, i quantitativi interessati e la natura dei documenti riconosciuti come equipollenti.
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