Art. 18

In vigore dal 24 nov 2009
Se un esemplare di controllo T5 destinato a comprovare il rispetto delle disposizioni dell’, paragrafo 1, in merito alla destinazione dei prodotti non è pervenuto all’organismo d’intervento di cui all’, paragrafo 5, entro tre mesi dalla data del rilascio a causa di circostanze non imputabili all’interessato, questo può inoltrare alle autorità competenti, conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009, una domanda motivata di riconoscimento dell’equivalenza di altri documenti.
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