Art. 17
In vigore dal 24 nov 2009
1. Quando si applichino le disposizioni degli articoli 186 e 187 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8),
a)
la cauzione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento rimane incamerata, se non è stata ancora svincolata;
b)
deve essere recuperato un importo equivalente alla suddetta cauzione, se essa è già stata svincolata.
2. Qualora i prodotti per i quali sia stata costituita una cauzione secondo l’, paragrafo 1, lascino il territorio doganale della Comunità e non siano state espletate le formalità necessarie per una restituzione ai fini dell’applicazione degli articoli da 185, 186 e 187 del regolamento (CEE) n. 2913/92 dette formalità si considerano espletate e si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
3. L’importo della cauzione di cui ai paragrafi 1 e 2 è considerato come cauzione incamerata ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (9).
4. L’interessato fornisce la prova alle autorità competenti, mediante un attestato rilasciato dall’organismo d’intervento di cui trattasi, che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate o che non è stata costituita alcuna cauzione.
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