Art. 12
In vigore dal 24 nov 2009
1. I prodotti sono considerati conformi alle norme concernenti la destinazione prescritta quando sia appurato:
a)
che hanno lasciato tali e quali il territorio doganale della Comunità; ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le forniture di prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo di piattaforme di perforazione o di estrazione — comprese le altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi ausiliari — situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità ma oltre una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali di uno Stato membro, sono da considerarsi uscite dal territorio doganale della Comunità;
oppure
b)
che hanno raggiunto la loro destinazione, nella fattispecie di cui all’articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (7);
oppure
c)
che sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento riconosciuto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009;
oppure
d)
che sono stati sdoganati ai fini dell’immissione in consumo in un determinato paese terzo, qualora siano destinati all’importazione in tale paese;
e, se del caso, che le operazioni di cui alle lettere da a) a d) sono state eseguite entro i termini stabiliti.
2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono esigenze principali ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2220/85, salvo l’, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Ai prodotti collocati in uno dei depositi di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, lettera c), si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 612/2009, escluso il paragrafo 3 dell’articolo 39, anche se non è prevista alcuna restituzione.
4. Si applicano le disposizioni dell’, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 612/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1130:oj#art-12