Art. 7
In vigore dal 24 nov 2009
1. Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile conformarsi alle disposizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o, in assenza di questa, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, decidono, su richiesta dell’interessato:
a)
che il termine stabilito per l’operazione venga prorogato per il tempo giudicato necessario in considerazione delle circostanze invocate,
oppure
b)
che il controllo si dia per avvenuto, quando i prodotti siano stati definitivamente perduti.
Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le misure di cui alle lettere a) e b) si rivelino inappropriate, le autorità competenti ne informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’insorgere di circostanze indicanti l’eventualità di un caso di forza maggiore, e comunque entro il termine stabilito dal regolamento pertinente per la presentazione delle prove occorrenti allo svincolo della cauzione.
3. L’interessato fornisce le prove delle circostanze invocate come forza maggiore.
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