Art. 3
In vigore dal 24 nov 2009
1. L’esemplare di controllo T5 di cui all’, paragrafo 3, viene rilasciato:
a)
dall’organismo d’intervento venditore, se i prodotti d’intervento sono spediti in un altro Stato membro nello stesso stato in cui si trovavano al momento del ritiro dalle scorte d’intervento, di seguito denominati «tali e quali»;
oppure
b)
dall’autorità di controllo competente, se prima della spedizione in un altro Stato membro i prodotti d’intervento hanno subito una trasformazione;
oppure
c)
dall’ufficio doganale di partenza:
i)
su presentazione di un ordine di ritiro emesso dall’organismo d’intervento, se i prodotti d’intervento sono esportati tali e quali e devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri;
ii)
su presentazione di un documento di controllo, rilasciato dall’autorità di controllo competente e attestante che la trasformazione si è svolta sotto controllo se i prodotti d’intervento sono esportati previa trasformazione e devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri.
Se i prodotti, conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono immagazzinati in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l’organismo d’intervento venditore, quest’ultimo rilascia l’esemplare di controllo T5 o ne dispone il rilascio sotto la propria responsabilità.
Gli Stati membri possono:
a)
autorizzare il rilascio dell’esemplare di controllo T5 da parte di un’autorità all’uopo designata, anziché da parte dell’organismo venditore;
b)
decidere di consentire il rilascio dell’esemplare di controllo T5 da parte dei detentori autorizzati di scorte di prodotti d’intervento, sotto la responsabilità dell’organismo d’intervento. L’autorizzazione è concessa alle condizioni stabilite all’articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93, in quanto compatibili.
In tali casi, il rilascio è subordinato alla presentazione di un ordine di ritiro.
2. L’ordine di ritiro e il documento di controllo di cui alla paragrafo 1 recano un numero d’ordine e le seguenti indicazioni:
a)
la descrizione dei prodotti, secondo le modalità stabilite per la compilazione della casella 31 dell’esemplare di controllo T5 di cui all’, paragrafo 3, nonché, se del caso, qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo;
b)
la quantità, la natura, i marchi e i numeri dei colli;
c)
il volume lordo e netto dei prodotti;
d)
gli estremi del regolamento applicato;
e)
le indicazioni che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell’esemplare di controllo T5, compreso il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento.
Il documento di controllo precisa il numero del precedente esemplare di controllo T5 o del precedente ordine di ritiro.
L’ordine di ritiro e il documento di controllo sono conservati dall’ufficio di partenza.
3. L’interessato compila l’esemplare di controllo T5 in originale e due copie. Le autorità che rilasciano l’esemplare di controllo T5 ne inviano una copia per conoscenza all’organismo d’intervento presso il quale è costituita la cauzione, conformemente all’, e ne conservano una copia.
4. L’originale dell’esemplare di controllo T5 viene restituito all’interessato o a un suo rappresentante, che lo presenta all’autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione.
5. Dopo essere stato debitamente vidimato dall’autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione, l’originale dell’esemplare di controllo T5 viene rinviato direttamente all’organismo presso cui è costituita la cauzione, conformemente all’.
La denominazione e l’indirizzo completi dell’organismo presso il quale è costituita la cauzione sono registrati dall’interessato nella casella B dell’esemplare di controllo T5.
6. Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell’esemplare di controllo T5 sia conforme ai requisiti stabiliti, l’autorità competente indica, nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» dell’esemplare T5, la quantità di prodotti effettivamente conforme e la data o le date dell’operazione.
Storico versioni
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