Art. 5

In vigore dal 24 nov 2009
1.   La cauzione che sia richiesta a garanzia del rispetto dell’utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti di cui all’ viene costituita, prima della presa in consegna dei prodotti: a) presso l’organismo d’intervento dello Stato membro in cui avrà luogo o avrà inizio la trasformazione, per i prodotti destinati ad essere trasformati oppure trasformati ed esportati; b) presso l’organismo d’intervento venditore, in tutti gli altri casi. 2.   Se la cauzione è costituita presso l’organismo d’intervento di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l’organismo d’intervento venditore, il primo comunica immediatamente per iscritto all’organismo venditore: a) il numero del regolamento pertinente; b) la data e/o il numero della gara/vendita; c) il numero del contratto; d) il nome dell’acquirente; e) l’importo in euro della cauzione; f) il tipo di prodotto; g) il quantitativo di prodotto; h) la data di deposito della cauzione; i) se del caso, l’utilizzazione e/o la destinazione. L’organismo d’intervento venditore verifica i dati della cauzione.
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