Art. 5
In vigore dal 24 nov 2009
1. La cauzione che sia richiesta a garanzia del rispetto dell’utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti di cui all’ viene costituita, prima della presa in consegna dei prodotti:
a)
presso l’organismo d’intervento dello Stato membro in cui avrà luogo o avrà inizio la trasformazione, per i prodotti destinati ad essere trasformati oppure trasformati ed esportati;
b)
presso l’organismo d’intervento venditore, in tutti gli altri casi.
2. Se la cauzione è costituita presso l’organismo d’intervento di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l’organismo d’intervento venditore, il primo comunica immediatamente per iscritto all’organismo venditore:
a)
il numero del regolamento pertinente;
b)
la data e/o il numero della gara/vendita;
c)
il numero del contratto;
d)
il nome dell’acquirente;
e)
l’importo in euro della cauzione;
f)
il tipo di prodotto;
g)
il quantitativo di prodotto;
h)
la data di deposito della cauzione;
i)
se del caso, l’utilizzazione e/o la destinazione.
L’organismo d’intervento venditore verifica i dati della cauzione.
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