Art. 4
In vigore dal 24 nov 2009
La prova dell’osservanza delle disposizioni relative al controllo di cui all’, paragrafo 1, viene fornita come segue:
a)
per i prodotti il cui ritiro dalle scorte d’intervento, utilizzazione e/o destinazione sono stati controllati dall’autorità di un solo Stato membro, mediante la presentazione dei documenti prescritti da detto Stato membro;
b)
per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate dalle autorità in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, mediante tutti gli esemplari di controllo T5, rilasciati ai fini del controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione, debitamente autenticati e vidimati dalle autorità di controllo competenti;
c)
per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate sia dalle autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento sia da quelle di uno o più altri Stati membri, mediante i documenti di cui alle lettere a) e b);
d)
per i prodotti in relazione ai quali le formalità di esportazione e la partenza dal territorio doganale della Comunità hanno avuto luogo nello Stato membro in cui è avvenuta l’ultima trasformazione ed è stata costituita la cauzione, mediante il documento o i documenti prescritti da tale Stato membro come prova di esportazione e mediante i documenti di cui alle lettere a) e/o b), ove riguardino la trasformazione.
Storico versioni
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