Art. 2

In vigore dal 24 nov 2009
1.   Dal momento del loro ritiro dalle scorte d’intervento sino al momento in cui sia stata verificata l’utilizzazione e/o la destinazione prevista, i prodotti di cui all’ sono sottoposti al controllo, comprendente accertamenti materiali, esame dei documenti e revisione dei conti, degli organismi di controlli designati, di seguito denominati «autorità di controllo competente». Al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sull’origine dei prodotti, ogni Stato membro designa, per ciascuna misura o parte di essa, un unico organismo di controllo incaricato di verificare l’utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui trattasi, a prescindere dalla loro origine (comunitaria o nazionale). 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il controllo di cui al paragrafo 1 sia eseguito e che i prodotti d’intervento non vengano sostituiti con altri prodotti. In particolare, tali misure dispongono: a) che le imprese che si occupano di prodotti d’intervento o di prodotti d’intervento trasformati, procedendo ad esempio all’acquisto, alla vendita, al magazzinaggio, al trasporto, al trasbordo, al reimballaggio, alla lavorazione o alla trasformazione, si sottopongano a tutti i controlli e accertamenti ritenuti necessari e tengano una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare le verifiche che ritengano necessarie; b) che i prodotti di cui alla lettera a) siano immagazzinati e trasportati separatamente dagli altri prodotti in modo da poter essere identificati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del presente paragrafo. 3.   La procedura dell’esemplare di controllo T5 di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica quando il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere eseguito integralmente o parzialmente: a) in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d’intervento; oppure b) in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita la cauzione. L’esemplare di controllo T5 viene rilasciato e utilizzato secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, salvo disposizione contraria del presente regolamento. 4.   L’organismo d’intervento venditore, qualora non rilasci un esemplare di controllo T5 a norma dell’, paragrafo 1, emette un ordine di ritiro. Gli Stati membri possono autorizzare il rilascio di estratti di un ordine di ritiro. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per «organismo d’intervento» e «organismo», si intende organismo pagatore o organismo d’intervento. L’ordine di ritiro, o il relativo estratto, è presentato dall’interessato all’autorità di controllo competente.
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