Art. 8
In vigore dal 24 nov 2009
1. I prodotti sono considerati conformi all’utilizzazione e/o alla destinazione prescritte, quando sia appurato:
a)
che quelli destinati ad essere trasformati e/o a ricevere altri per incorporazione (operazioni denominate in appresso «trasformazione»), hanno effettivamente subito tali processi;
b)
che quelli destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di prodotti concentrati, sono stati effettivamente concentrati, confezionati per la vendita al dettaglio e presi in consegna dal commercio al dettaglio;
c)
che quelli destinati ad essere consumati da determinati enti ed organizzazioni ovvero dalle forze armate e corpi assimilati, sono stati effettivamente forniti a tali organismi e da essi presi in consegna;
e se del caso, che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state eseguite entro i termini stabiliti.
2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b) e c), costituiscono esigenze principali ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6).
Storico versioni
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