Art. 13

In vigore dal 24 nov 2009
1.   Per quanto concerne i prodotti d’intervento destinati ad essere esportati tali e quali, l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte. 2.   Nella dichiarazione d’esportazione e nei documenti d’accompagnamento prescritti dalla normativa comunitaria figura, secondo il caso, una delle seguenti diciture: a) «Prodotti d’intervento con restituzione — Regolamento (CE) n. 1130/2009»; oppure b) «Prodotti d’intervento senza restituzione — Regolamento (CE) n. 1130/2009». 3.   Anche se non sono previste restituzioni per i prodotti da esportare, questi, previa accettazione della relativa dichiarazione d’esportazione, si considerano non più soggetti all’, paragrafo 2, del trattato e circolano quindi conformemente all’articolo 340 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93. 4.   In ordine allo svincolo della cauzione si applicano le norme relative al termine previsto per il pagamento della restituzione e ai documenti giustificativi da esibire a questo scopo.
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