Art. 13
In vigore dal 24 nov 2009
1. Per quanto concerne i prodotti d’intervento destinati ad essere esportati tali e quali, l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte.
2. Nella dichiarazione d’esportazione e nei documenti d’accompagnamento prescritti dalla normativa comunitaria figura, secondo il caso, una delle seguenti diciture:
a)
«Prodotti d’intervento con restituzione — Regolamento (CE) n. 1130/2009»;
oppure
b)
«Prodotti d’intervento senza restituzione — Regolamento (CE) n. 1130/2009».
3. Anche se non sono previste restituzioni per i prodotti da esportare, questi, previa accettazione della relativa dichiarazione d’esportazione, si considerano non più soggetti all’, paragrafo 2, del trattato e circolano quindi conformemente all’articolo 340 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.
4. In ordine allo svincolo della cauzione si applicano le norme relative al termine previsto per il pagamento della restituzione e ai documenti giustificativi da esibire a questo scopo.
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