Art. 23
In vigore dal 24 nov 2009
1. Qualora due o più operazioni, esclusa l’esportazione (ad esempio: la trasformazione, l’imballaggio, la presa in consegna) vengano effettuate successivamente nel medesimo Stato membro, questo può decidere di considerarle come un’unica operazione. In questo caso, non viene rilasciato alcun esemplare di controllo T5 fino all’avvenuta esecuzione di tutte le operazioni.
L’originale dell’esemplare di controllo T5 viene restituito all’organismo di cui all’, paragrafo 5, previa esecuzione dei controlli relativi a tutte le operazioni. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a garantire il corretto espletamento di tale procedimento.
2. Qualora uno Stato membro scelga di non seguire il procedimento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente rilascia un esemplare di controllo T5 a seguito di ciascuna operazione. L’autorità competente che ha verificato l’operazione precisa, nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» dell’esemplare di controllo T5, che il prodotto è stato spedito nello stesso Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L’originale dell’esemplare di controllo T5 reca il numero o i numeri di registrazione degli esemplari T5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.
3. Il documento di cui all’, lettera a), reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.
Storico versioni
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