Art. 22

In vigore dal 24 nov 2009
1.   In caso di spedizione di prodotti verso un altro Stato membro a fini di una trasformazione e qualora i prodotti trasformati: a) debbano essere spediti in un terzo Stato membro o in un ulteriore Stato membro per un’ulteriore trasformazione; oppure b) debbano attraversare il territorio di un terzo Stato membro o di un ulteriore Stato membro per essere esportati; l’autorità competente di cui all’, paragrafo 2 o paragrafo 3, secondo il caso, rilascia uno o più esemplari di controllo T5. L’esemplare o gli esemplari di controllo T5 sono compilati: a) a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), per la fattispecie di cui al primo comma, lettera a); b) a norma dell’, paragrafo 3, lettera b), per la fattispecie di cui al primo comma, lettera b); tenendo conto delle informazioni contenute nell’originale dell’esemplare T5. Inoltre, nella casella 106 dell’esemplare o degli esemplari di controllo T5 sono indicati il numero di registrazione e la data di rilascio del documento precedente, nonché il nome dell’autorità che lo ha rilasciato. 2.   Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, l’autorità competente che ha verificato l’operazione provvede senza indugio a rinviare l’originale dell’esemplare di controllo T5, debitamente annotato, direttamente all’organismo d’intervento di cui all’, paragrafo 5, precisando nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» di detto originale che il prodotto è stato spedito in un altro Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L’originale dell’esemplare di controllo T5 reca il numero o i numeri di registrazione degli esemplari T5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi. 3.   Il documento di cui all’, lettera a), reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.
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