Art. 21
In vigore dal 24 nov 2009
1. Per i prodotti destinati ad essere spediti tali e quali ai fini di una trasformazione e di una successiva esportazione, l’esemplare di controllo T5 viene rilasciato dall’organismo d’intervento venditore e, nella sua sezione «Menzioni speciali», vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.
Le caselle 104 e 106 contengono le annotazioni previste dal regolamento pertinente.
La casella 106 indica inoltre:
a)
il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento;
b)
se del caso, il numero dell’ordine di ritiro;
e
c)
la dicitura «Prodotti d’intervento da sottoporre, per l’esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno».
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
2. Per i prodotti che, previamente trasformati nello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, debbono essere spediti in vista di un’ulteriore trasformazione e successiva esportazione, l’esemplare di controllo T5 è rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione.
Nella sezione intitolata «Menzioni speciali» dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.
Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture previste dal regolamento pertinente.
La casella 106 indica inoltre:
i)
il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento;
e
ii)
la dicitura «Prodotti d’intervento da sottoporre, per l’esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno».
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
3. Per i prodotti destinati all’esportazione previa trasformazione e che devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri, l’esemplare di controllo T5 è emesso dall’ufficio doganale di partenza dietro presentazione di un documento rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione. Tale documento viene conservato dall’ufficio doganale di partenza.
Tuttavia, esso non è richiesto quando la trasformazione è stata controllata dall’ufficio doganale di partenza.
Nella sezione intitolata «Menzioni speciali» dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105.
Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture prescritte dal regolamento pertinente.
La casella 106 indica inoltre:
a)
il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento;
e
b)
se del caso, il numero del documento di cui alla lettera a).
Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.
4. Se per lo svincolo della cauzione di cui all’ e per il pagamento della restituzione si richiede l’esemplare di controllo T5 comprovante l’esportazione delle merci, l’autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell’esemplare T5 direttamente all’autorità competente per il pagamento della restituzione.
In tal caso, l’interessato inserisce nella casella 106 dell’esemplare di controllo T5 la seguente dicitura:
«Restituzione a carico di …» (indicando la Stato membro, nonché la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità competente per il pagamento della restituzione).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1130:oj#art-21