Art. 16
In vigore dal 24 nov 2009
1. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di cui all’.
Inoltre, lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione delle prove indicate agli del regolamento (CE) n. 612/2009:
a)
quando il prodotto sia destinato all’importazione in un determinato paese terzo;
oppure
b)
qualora sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, nel caso in cui il medesimo debba essere esportato fuori della Comunità.
Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere prove supplementari, atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo di importazione.
Se sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva dei prodotti, la Commissione può esigere dagli Stati membri l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo 1.
2. Qualora il prodotto sia destinato ad essere importato in un paese terzo determinato, l’importo della restituzione risulti dedotto dal prezzo di vendita e le relative prove, indicate al paragrafo 1, non vengano fornite:
a)
viene svincolata una parte della cauzione su presentazione della prova dell’uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità; tale parte corrisponde all’aliquota più bassa, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009, della restituzione vigente il giorno dell’accettazione della dichiarazione di esportazione;
b)
oltre alla parte di cauzione di cui alla lettera a), viene svincolata la parte di cauzione corrispondente alla differenza tra l’aliquota più bassa della restituzione di cui alla lettera a) e l’aliquota della restituzione vigente il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione nel paese terzo di importazione effettiva — sempre che questa aliquota non ecceda l’aliquota di restituzione vigente per la destinazione obbligatoria — qualora:
i)
a causa di forza maggiore non sia stato possibile realizzare l’esportazione nel paese terzo prestabilito;
e
ii)
siano fornite, a norma del paragrafo 1, le prove relative all’importazione in un altro paese di destinazione.
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