Art. 11

In vigore dal 24 nov 2009
Se un esemplare di controllo T5 non perviene all’autorità di cui all’, paragrafo 5, entro tre mesi a) dalla scadenza del termine fissato per l’esecuzione dell’operazione di cui trattasi; oppure b) in mancanza di tale termine, dalla data del suo rilascio; a causa di circostanze non imputabili all’interessato, questi può inoltrare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. Questi recano un riferimento all’esemplare di controllo T5 e comprendono una conferma dell’autorità di controllo competente che ha verificato o fatto verificare l’utilizzazione dei prodotti, attestante il rispetto dell’utilizzazione prevista nonché la data di utilizzazione e/o destinazione previste.
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