Art. 15
In vigore dal 24 nov 2009
1. Qualora, dopo l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte degli uffici doganali, i prodotti siano assoggettati ad uno dei regimi previsti agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 per essere avviati verso una stazione di destinazione o un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, essi sono da considerarsi esportati a partire dal momento in cui vengono sottoposti a detto regime.
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l’ufficio doganale di partenza che accetta la dichiarazione d’esportazione provvede a far apporre sul documento rilasciato come prova dell’esportazione una delle diciture indicate all’, paragrafo 4 o paragrafo 5, secondo il caso, del regolamento (CE) n. 612/2009.
3. L’ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, avente l’effetto di far terminare il trasporto all’interno della Comunità, soltanto qualora venga accertato:
a)
che, se è stata costituita presso un organismo d’intervento una cauzione a garanzia dell’esportazione, essa non sia stata svincolata;
oppure
b)
che è stata costituita una nuova cauzione.
Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del paragrafo 1 e il prodotto non ha lasciato entro i termini il territorio doganale della Comunità, l’ufficio doganale di partenza ne informa l’organismo competente per lo svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata e deve essere recuperato un importo equivalente.
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