Art. 14

In vigore dal 24 nov 2009
1.   In caso di utilizzazione dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105 della sezione intitolata «Menzioni speciali». Le caselle 104 e 106 devono essere completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente. La casella 106 deve inoltre indicare: a) il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento; e b) il numero dell’ordine di ritiro. Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente. 2.   Se per lo svincolo della cauzione di cui all’ e per il pagamento della restituzione si richiede l’esemplare di controllo T5 comprovante l’esportazione delle merci, l’autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell’esemplare T5 direttamente all’autorità competente per il pagamento della restituzione. In tal caso, l’interessato inserisce nella casella 106 dell’esemplare T5 la seguente dicitura: «Restituzione a carico di …» (indicando la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità competente per il pagamento della restituzione). 3.   Qualora sia stato impossibile rispettare il termine di 12 mesi per la prova dell’avvenuta esportazione ai fini del pagamento della restituzione, secondo l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009, a causa di ritardi amministrativi nella trasmissione dell’esemplare di controllo T5 da parte dell’organismo depositario della cauzione all’autorità competente per il pagamento della restituzione, la data di ricevimento da parte dell’organismo depositario della cauzione è considerata altresì come la data di ricevimento da parte dell’autorità competente per il pagamento della restituzione.
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