Art. 78
Modifiche e misure di attuazione
In vigore dal 21 ott 2009
Modifiche e misure di attuazione
1. Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4:
a)
modifiche agli allegati, prendendo in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
b)
modifiche ai regolamenti riguardanti i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), prendendo in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
c)
modifiche al regolamento sui principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, di cui all’, paragrafo 6, prendendo in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
d)
un regolamento che rinvia la scadenza del periodo di approvazione di cui all’, secondo comma;
e)
un regolamento concernente i requisiti in materia di dati per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti di cui all’, paragrafo 3;
f)
un regolamento che stabilisce un programma di lavoro per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti di cui all’;
g)
adozione dei metodi armonizzati di cui all’, paragrafo 4;
h)
inserimento di coformulanti nell’allegato III, ai sensi dell’, paragrafo 2;
i)
proroga della data di applicazione del presente regolamento alle autorizzazioni provvisorie di cui all’, paragrafo 3;
j)
obblighi d’informazione per il commercio parallelo di cui all’, paragrafo 4;
k)
norme sull’applicazione dell’, in particolare per quanto riguarda le quantità massime di prodotti fitosanitari da rilasciare;
l)
disposizioni dettagliate sui coadiuvanti di cui all’, paragrafo 2;
m)
un regolamento contenente i requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti fitosanitari di cui all’, paragrafo 1;
n)
un regolamento in materia di controlli di cui all’, terzo comma.
2. Le eventuali misure supplementari necessarie per l’attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
3. Secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, è adottato un regolamento contenente l’elenco delle sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tali sostanze sono considerate approvate a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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