Art. 79

Procedura di comitato

In vigore dal 21 ott 2009
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’ del regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1107:oj#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura di comitato (Art. 79 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo