Art. 58
Immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti
In vigore dal 21 ott 2009
Immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti
1. Un coadiuvante non può essere immesso sul mercato o utilizzato a meno che non sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento di cui al paragrafo 2.
2. Disposizioni dettagliate per l’autorizzazione dei coadiuvanti, compresi i requisiti relativi a dati, notifica, valutazione e procedure per l’adozione di decisioni, sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
3. Si applica l’, paragrafo 3.
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