Art. 57
Obbligo di garantire l’accesso alle informazioni
In vigore dal 21 ott 2009
Obbligo di garantire l’accesso alle informazioni
1. Con riferimento ai prodotti fitosanitari autorizzati o ritirati conformemente al presente regolamento, gli Stati membri rendono elettronicamente accessibili al pubblico informazioni che contengono almeno i seguenti elementi:
a)
nome o denominazione sociale del titolare dell’autorizzazione, e numero dell’autorizzazione stessa;
b)
denominazione commerciale del prodotto;
c)
tipo di preparato;
d)
nome e quantità di ogni sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante contenuti nel prodotto;
e)
classificazione, frasi di rischio e consigli di prudenza, conformemente alla direttiva 1999/45/CE e al regolamento di cui all’;
f)
uso o usi per cui è autorizzato il prodotto;
g)
ragioni della revoca dell’autorizzazione, se correlate a questioni di sicurezza;
h)
elenco degli usi minori di cui all’, paragrafo 8.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono facilmente accessibili e vengono aggiornate almeno una volta ogni tre mesi.
3. Per facilitare l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, può essere istituito un sistema d’informazione sulle autorizzazioni secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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