Art. 57

Obbligo di garantire l’accesso alle informazioni

In vigore dal 21 ott 2009
Obbligo di garantire l’accesso alle informazioni 1.   Con riferimento ai prodotti fitosanitari autorizzati o ritirati conformemente al presente regolamento, gli Stati membri rendono elettronicamente accessibili al pubblico informazioni che contengono almeno i seguenti elementi: a) nome o denominazione sociale del titolare dell’autorizzazione, e numero dell’autorizzazione stessa; b) denominazione commerciale del prodotto; c) tipo di preparato; d) nome e quantità di ogni sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante contenuti nel prodotto; e) classificazione, frasi di rischio e consigli di prudenza, conformemente alla direttiva 1999/45/CE e al regolamento di cui all’; f) uso o usi per cui è autorizzato il prodotto; g) ragioni della revoca dell’autorizzazione, se correlate a questioni di sicurezza; h) elenco degli usi minori di cui all’, paragrafo 8. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono facilmente accessibili e vengono aggiornate almeno una volta ogni tre mesi. 3.   Per facilitare l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, può essere istituito un sistema d’informazione sulle autorizzazioni secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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Obbligo di garantire l’accesso alle informazioni (Art. 57 Regolamento (UE) 2009/1107) — Testo vigente | Portale Normativo