Art. 65

Etichettatura

In vigore dal 21 ott 2009
Etichettatura 1.   L’etichettatura dei prodotti fitosanitari risponde alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio della direttiva 1999/45/CE e soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tale regolamento contiene anche frasi standard di rischio specifico e consigli di prudenza che completano le frasi previste dalla direttiva 1999/45/CE. Esso integra il testo dell’ e quello degli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE con le modifiche eventualmente necessarie. 2.   Prima di concedere l’autorizzazione, gli Stati membri possono chiedere la presentazione di campioni o prototipi dell’imballaggio, bozze di etichette ed opuscoli. 3.   Qualora uno Stato membro ritenga che siano necessarie frasi supplementari per proteggere la salute umana o degli animali o per tutelare l’ambiente, ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando la frase o le frasi supplementari e spiegando perché le ritenga necessarie. Viene presa in considerazione l’inclusione di tali frasi nel regolamento di cui al paragrafo 1. In attesa di tale inclusione, lo Stato membro può esigere l’uso della o delle frasi supplementari.
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