Art. 63
Riservatezza
In vigore dal 21 ott 2009
Riservatezza
1. Le persone che chiedono che le informazioni da esse presentate in applicazione del presente regolamento siano trattate come informazioni riservate forniscono una prova verificabile a dimostrazione del fatto che la divulgazione delle informazioni potrebbe nuocere ai loro interessi commerciali o alla tutela della vita privata e integrità dell’interessato.
2. La divulgazione delle informazioni seguenti è considerata, di norma, pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali oppure della vita privata e dell’integrità dell’interessato:
a)
il metodo di fabbricazione;
b)
le specifiche sulle impurezze della sostanza attiva, eccezion fatta per le impurezze che sono considerate come rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
c)
i risultati relativi a lotti di fabbricazione della sostanza attiva, comprese le impurezze;
d)
i metodi di analisi delle impurezze presenti nella sostanza attiva, così come fabbricata, eccezion fatta per i metodi di analisi delle impurezze considerate rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
e)
i legami che esistono tra un fabbricante o un importatore e il richiedente o il titolare dell’autorizzazione;
f)
le informazioni sulla composizione completa di un prodotto fitosanitario;
g)
i nomi e gli indirizzi delle persone impegnate nella sperimentazione su animali vertebrati.
3. Il presente articolo fa salva l’applicazione della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (19).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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